ripartizioni spese per la luce condominiale

Come funziona la divisione delle spese per la luce condominiale?

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La ripartizione delle spese per la luce condominiale, quella che si trova nelle aree che vanno oltre la proprietà privata del singolo, è un ambito specifico del lavoro di gestione degli spazi comuni che riguarda in prima persona l’amministratore. D’altro canto esistono delle regole ben precise.

Esiste una normativa dedicata a chi amministra i condomìni per capire (e far chiarezza per chi domanda spiegazioni) come funzionano le ripartizioni spese per la luce condominiale negli spazi comuni? Vediamola insieme.

Sommario

Ripartizione delle spese in condominio

Prima di affrontare il tema delle ripartizioni spese per la luce condominiale bisogna considerare un punto: qual è la norma che regola l’intero impianto? Quali sono le spese condominiali che si dividono in parti uguali? La norma è compresa nell’art. 1123 Codice Civile che ci suggerisce i punti sui quali basare le azioni e le decisioni in merito a come vanno divise le spese condominiali. Leggiamo insieme:

“Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.

Va considerato inoltre il disposto dell’art. 1118 del Codice Civile 1° 2° e 3° comma :

Il diritto di ciascun Condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene. Il Condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. Il Condomino no può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposta da leggi speciali”

Gli articoli citati non sono derogabili ai sensi del 4° comma  dell’art. 1138 C.C.

“Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun Condomino, quali risultano da atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso posso derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.

In breve, ogni condomino deve partecipare in base ai millesimi di proprietà. Se ancora non è stata definita una tabella di millesimali si procede, con conguaglio, con una soluzione provvisoria ma comunque rappresentativa. Questo principio vale sempre a patto che non ci sia un regolamento condominiale differente che è stato approvato all’unanimità e non a maggioranza.

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Giusta divisione delle spese comuni

C’è un altro aspetto da considerare per capire come avviene la ripartizione delle spese per la luce nel condominio: l’uso che ne può fare la persona che vive in un appartamento. In pratica, si deve considerare cosa può fare il soggetto di un un bene. Possiamo prendere come esempio l’illuminazione di un viale principale: l’occupante può dichiarare che preferisce uscire da un’entrata di servizio non illuminata ma non è un buon motivo per decurtare la propria parte di bolletta condivisa.

In ultima analisi, l’articolo 1123 del Codice Civile ricorda che non tutte le spese condivise, e quindi anche quelle dell’illuminazione, devono essere pagate in modo simmetrico per tutti i condomini. Ad esempio, se un edificio ha più scale, viali e cortili le spese sono a carico del gruppo di condomini che usa questi spazi.

Chi deve pagare la luce delle scale?

Per dare una risposta breve a questa domanda possiamo dire che tutti devono pagare in base a due criteri: altezza e millesimali. In questo frangente, quello delle ripartizioni spese per luce condominiale, si inserisce un caso tipico: come si suddividono le spese per l’illuminazione delle scale nei condomìni?

In base ai millesimali ma anche in funzione di dove si trova l’abitazione e all’altezza del piano stesso perché, in questi casi, sarà superiore l’importo da pagare. La proporzione è 50/50. come suggerisce l’articolo 1124:

“Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unita’ immobiliari a cui servono. La spesa relativa e’ ripartita tra essi, per meta’ in ragione del valore delle singole unita’ immobiliari e per l’altra meta’ esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo”.

In questo quantificare devono essere considerati anche cantine, soffitte, camere a tetto e palchi morti. Questi elementi architettonici, se non sono di uso e proprietà comune, vengono considerati piani.

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Ottimizzazione delle ripartizioni

Le regole per ottimizzare le ripartizioni spese delle luci, tipo nelle scale o nei viali, sono nette. Ciò che invece può variare è il costo dell’energia, mai come in questo periodo al centro di tante difficoltà.

In questi casi il compito dell’amministratore di condominio è quello di scegliere la migliore fornitura energetica per il condominio. In questo modo si consente non solo di usufruire di un servizio efficace ma si abbattono anche i costi che gravano sui proprietari di casa.

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