ripartizione delle spese ascensore

Come gestire le spese dell’ascensore in condominio

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La ripartizione delle spese ascensore in condominio è un tema molto delicato. Questo elemento strutturale, utilizzato in molti edifici sia pubblici che privati, ha un compito ben preciso: aiutare le persone a raggiungere la propria abitazione senza dover affrontare le scale e facilitare il movimento tra i diversi piani.

Ovviamente non tutti usano l’ascensore con la stessa frequenza. Non è fondamentale per gli inquilini che si trovano al primo piano mentre quelli che vivono all’ultimo dipendono da questo sistema meccanico che viene utilizzato per trasportare persone o carichi da un piano a un altro all’interno di un edificio o di una struttura.

E come ogni sistema meccanico, anche l’ascensore ha bisogno di manutenzione. In alcuni casi è necessario sostituire il motore o rinnovare la cabina. Come funziona la ripartizione delle spese ascensore in condominio?

Sommario

Calcolare le spese ascensore in condominio

Le quote per l’ascensore in un condominio vengono suddivise tra tutti i proprietari dell’edificio in base a due elementi essenziali: valore delle unità abitative e distanza della casa dal suolo (piano terra). A definire questo principio è l’art. 1124 del Codice Civile che definisce i punti essenziali del meccanismo di calcolo:

Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

Per definire il valore dell’abitazione, in genere, si considera la superficie lorda dell’appartamento che include sia le stanze interne che i balconi, i terrazzi e aree comuni. In ogni caso, come indica l’art. 68, per stabilire il proporzionale di ciascuna unità immobiliare si utilizzano le tabelle millesimali presenti in condominio.

Come funziona la ripartizione delle spese per l’ascensore se ci sono più rampe di scale e altrettanti sistemi per raggiungere l’abitazione? Le quote relative alla manutenzione, secondo l’art. 1123 sempre del Codice Civile, sono “a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”. Quindi ogni condomino paga ciò che usa.

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Spese ascensore ordinarie e straordinarie

Le spese per l’ascensore includono i costi necessari per il funzionamento e la manutenzione del meccanismo all’interno di un condominio. Questi costi possono essere straordinari e ordinari come le riparazioni in caso di guasto, l’assicurazione e la manutenzione per garantire che l’ascensore funzioni in modo sicuro ed efficiente.

Le attività straordinarie riguardano i lavori più impegnativi dal punto di vista economico. L’articolo 1124 del Codice Civile non fa distinzione rispetto ai criteri di divisione delle spese dato che parla espressamente di ascensori mantenuti e sostituiti dai proprietari. Quindi le parcelle verranno suddivise con la logica già indicata. Il tutto è stato confermato dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 25 febbraio – 30 aprile 2015, n. 8823.

L’unica differenza riguarda l’approvazione. Per le spese ordinarie di manutenzione l’amministratore di condominio può procedere in autonomia. Per quelle straordinarie deve ottenere l’autorizzazione dell’assemblea.

Agevolazioni per lavori di manutenzione

Esistono diversi benefit. La prima aliquota che può variare è quella relativa all’IVA che prevede la possibilità di applicare il 4% per miglioramenti, installazioni o sostituzioni di impianti che rispondano ai requisiti della legge 13/1989 (superamento barriere architettoniche). Le spese di manutenzione straordinaria dell’impianto sono detraibili fino al 50%. Per avere maggiori informazioni conviene consultare il link dell’Agenzia delle Entrate.

Il piano terra deve pagare l’ascensore?

I condomini al piano terra devono sempre affrontare le spese dell’ascensore ma in modo diverso: sono esentati dalla quota dell’altezza nel caso in cui non ci siano autorimesse interrate raggiungibili con l’ascensore. Dovranno pagare soltanto la parte relativa al valore indicato dai millesimi.

C’è da aggiungere che ogni condominio può avere un approccio diverso su questo punto: il regolamento interno potrebbe escludere i piani non serviti dall’ascensore e non far pagare le spese a chi si trova al piano terra.

Chi non usa l’ascensore deve contribuire?

Il condomino non può rinunciare ai diritti sui beni comuni. Non può neanche sottrarsi all’obbligo di contribuire agli oneri per la manutenzione e, in generale, per la conservazione. Ciò significa che rinunciare all’uso di un bene non vuol dire essere in diritto di non affrontare la ripartizione delle spese per l’ascensore in condominio.

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